{"id":16470,"date":"2022-05-28T12:10:07","date_gmt":"2022-05-28T10:10:07","guid":{"rendered":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/?p=16470"},"modified":"2022-05-28T12:26:18","modified_gmt":"2022-05-28T10:26:18","slug":"se-lintelligenza-artificiale-scopre-la-propria-creativita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/se-lintelligenza-artificiale-scopre-la-propria-creativita\/","title":{"rendered":"SE L\u2019INTELLIGENZA ARTIFICIALE \u201cSCOPRE\u201d LA PROPRIA CREATIVIT\u00c0"},"content":{"rendered":"<p><em>L\u2019avanzamento scientifico e l\u2019innovazione tecnologica, di cui mi occupo per l\u2019aspetto legislativo, sono in continua accelerazione. Come lo stesso Universo. Questi aspetti comportano una rivoluzione nell\u2019organizzazione delle societ\u00e0 e nelle condizioni di vita di noi abitanti il pianeta Terra.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si sente spesso usare l\u2019espressione \u201cquarta rivoluzione industriale\u201d a indicare l\u2019attuale scenario economico per i nuovi modelli di organizzazione produttiva fondati su <strong>automazione<\/strong>, <strong>I<\/strong>ntelligenza <strong>A<\/strong>rtificiale, <strong>interconnettivit\u00e0 <\/strong>e <strong>condivisione<\/strong>. Mi sono occupato di singoli aspetti in precedenti articoli riguardanti <em>l\u2019Internet of Everything<\/em>, la <em>Blockchain<\/em>, il <em>Cloud Computing<\/em>, lo <em>Smart Working<\/em>.<\/p>\n<p>Vorrei ora occuparmi dell\u2019Intelligenza Artificiale sotto lo specifico profilo del diritto d\u2019autore, vale a dire della protezione giuridica delle opere d\u2019arte create dall\u2019Intelligenza Artificiale. \u00c8 un dato ormai acquisito, infatti, che sistemi di I.A. possono utilizzare combinazioni di parole, forme, suoni e colori raggiungendo risultati analoghi, sul piano della novit\u00e0 e originalit\u00e0, a quelli propri degli artisti pittori, compositori o scrittori [1].<\/p>\n<p>Tali opere vengono realizzate tramite sofisticati software che possono portare a risultati espressivi ed estetici del tutto analoghi a quelli di un artista. L\u2019uomo interviene solo nella fase realizzativa del SW tramite un addestramento dello stesso e l\u2019inserimento di particolari algoritmi e dati. Per la realizzazione di un\u2019opera pittorica, ad esempio, l\u2019inserimento di immagini di opere d\u2019arte del passato consente all\u2019Intelligenza Artificiale (di seguito I.A.) di rielaborare le stesse in un sistema che riecheggia le reti neuronali del cervello umano.<\/p>\n<h3><strong><em>Il diritto e la critica dell\u2019arte<\/em><\/strong><\/h3>\n<p>Con riferimento al requisito dell\u2019<strong>originalit\u00e0<\/strong> e alla valutazione del <strong>valore artistico<\/strong> di un prodotto dell\u2019I.A., il diritto seguir\u00e0 la critica dell\u2019arte e i contesti espressivi di un periodo storico, perch\u00e9 non \u00e8 compito del legislatore affermare che la nozione estetica di \u201carte\u201d presupponga un contributo umano. Il diritto si adatter\u00e0 cio\u00e8 ai giudizi sulla natura artistica di un\u2019opera della I.A. cos\u00ec come \u00e8 gi\u00e0 avvenuto nel divenire delle arti visive, che man mano si sono allontanate dalla figurazione realistica per esprimere l\u2019astratto, e delle arti musicali, che si sono distaccate dal classico sistema tonale con la dodecafonia.<\/p>\n<p>Ma il legislatore potrebbe anche prescindere dalla \u201cartisticit\u00e0\u201d di un prodotto per la sua tutela, cos\u00ec come gi\u00e0 avvenuto per le semplici fotografie, per il software, per le banche dati. Voglio dire che, se l\u2019elemento idealistico \u00e8 certamente presupposto dalle legislazioni che usano espressioni come \u201cingegno\u201d, \u201cspirito creativo\u201d, \u201clavoro intellettuale\u201d, la creativit\u00e0 artistica non \u00e8 affatto indispensabile nella logica del diritto d\u2019autore: il <strong>risultato originale<\/strong>, ottenuto mediante un algoritmo, non consegue necessariamente a uno spirito creativo n\u00e9 a un ingegno umano.<\/p>\n<p>Il vero problema nasce con riferimento alla <strong>titolarit\u00e0 delle opere di I.A<\/strong>. e dei diritti morali e patrimoniali sulle stesse, problema che si accentua man mano che l\u2019I.A. tenda all\u2019autosufficienza nella creazione delle opere, prescindendo dall\u2019intervento umano.<\/p>\n<p>Certamente anche la creativit\u00e0 umana \u00e8 il frutto di una stratificazione di dati acquisiti, perch\u00e9 ogni artista attinge, anche inconsciamente, alle grandi creazioni del passato: quindi nessun\u2019opera dell\u2019ingegno \u00e8 del tutto autosufficiente e puramente originale. Ma l\u2019artista umano ha libero arbitrio, sceglie a quale campo dell\u2019arte dedicarsi e stabilisce lo scopo della propria opera. Mentre il sistema di I.A. segue sempre un procedimento algoritmico che gli dice dove, come e che cosa cercare.<\/p>\n<p>Solo prefigurandosi scenari gi\u00e0 ipotizzati da film di fantascienza potr\u00e0 esserci una I.A. creata da un\u2019altra I.A. che abbia acquisito una totale autonomia e quindi coscienza di esistere. Quindi un sistema di I.A. non decide da solo che cosa fare, ma viene sempre programmato per fare qualcosa. Cos\u00ec, anche i SW \u201cdeep learning\u201d compiono processi di induzione per \u201cimparare\u201d, partendo sempre da informazioni immesse dall\u2019uomo.<\/p>\n<p>Sotto il profilo giuridico le utilizzazioni di I.A. in campo artistico delineano una tendenza a spostare l\u2019attivit\u00e0 creativa dell\u2019espressione finale di un\u2019idea, che si manifesta in un\u2019opera dell\u2019ingegno, ad una fase antecedente che riguarda <strong>la creazione delle precondizioni che consentono al sistema di I.A., tramite determinati algoritmi, di produrre un risultato creativo<\/strong>.<\/p>\n<p>Quindi l\u2019apparente creativit\u00e0 di un\u2019I.A. sar\u00e0 sempre il risultato di una rielaborazione di dati di partenza alla base dell\u2019algoritmo [2].<\/p>\n<h3><strong><em>La mente del programmatore<\/em><\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019algoritmo pu\u00f2 essere considerato come un progetto, un\u2019anticipazione nella mente del programmatore di uno dei possibili risultati creativi raggiungibili dal sistema di I.A. Ma, se fondate sull\u2019algoritmo, le opere create dalla macchina non saranno creazioni autonome ma sviluppi prevedibili o imprevedibili del SW.<\/p>\n<p>Si potrebbe dire che il sistema di I.A. \u00e8 esso stesso l\u2019opera, attraverso la quale il programmatore (o anche l\u2019utente nei casi di sistemi interattivi che fanno partecipe l\u2019utente osservatore) genera altre opere. Sembrerebbe logico che i diritti di utilizzazione economica siano attribuiti a titolo originario al soggetto umano, anche se il risultato mancasse di originalit\u00e0, cos\u00ec come avviene per le banche-dati [3].<\/p>\n<p>Proprio tali creazioni o \u201c<strong>opere derivate<\/strong>\u201d pongono il problema della loro proteggibilit\u00e0 secondo il diritto d\u2019autore. Premesso che il programmatore, o l\u2019utente che ha contribuito al risultato creativo, sono gli effettivi titolari dei diritti in luogo della macchina (che manca di capacit\u00e0 giuridica), come si esercitano e in favore di chi tali diritti?<\/p>\n<p>La soluzione pi\u00f9 condivisa \u00e8 quella di considerare <strong>una \u201ccreativit\u00e0\u201d dell\u2019uomo anticipata nelle scelte che il programmatore<\/strong> compie nell\u2019inserimento di dati e algoritmi nel robot. L\u2019opera di I.A. sar\u00e0 allora un\u2019opera dell\u2019ingegno riconducibile all\u2019intelletto umano dell\u2019autore-programmatore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr style=\"color: black; height: 2px; background-color: black;\" \/>\n[1] Richiamo in proposito il mio <a href=\"http:\/\/www.diritto24.ilsole24ore.com\/art\/avvocatoAffari\/mercatiImpresa\/2018-09-25\/intelligenza-artificiale-e-proprieta-intellettuale-113132.php\"><strong>articolo sul convegno AIDA &#8220;Intelligenza artificiale e propriet\u00e0 intellettuale&#8221;<\/strong><\/a>, organizzato dal prof. Luigi Carlo Ubertazzi presso l&#8217;Aula Magna del Palazzo di Giustizia il 21. 9.2018. Questa nota anche per ricordare che l\u2019opera protetta dal diritto d\u2019autore viene intesa come l\u2019espressione di un\u2019idea nuova e originale. La Convenzione di Berna per le opere letterarie e artistiche ricorre a esemplificazioni per tipi di opere (di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia) ma l\u2019<strong><em>opera dell\u2019ingegno<\/em><\/strong> protetta viene intesa come quell\u2019opera dell\u2019ingegno di <em>carattere creativo<\/em> che \u00e8 il frutto di un <em>lavoro intellettuale<\/em>: impostazione che viene recepita, nella nostra legislazione dagli art. 1 e 6 l.d.a. e 2575 \u2013 2576 cod. civ., dove si pone l\u2019accento sulla \u201c<em>particolare espressione del lavoro intellettuale<\/em>\u201d (art. 6 cit.).<\/p>\n[2] Ci si potrebbe domandare se sia l\u2019algoritmo, allora, a poter ricevere una qualche tutela come opera dell\u2019ingegno. \u00a0Il pensiero va alla tutela autorale del SW, recepito dalla nostra legge sul diritto d\u2019autore, il cui modello di riferimento (la Direttiva 2009\/24 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore), esclude per\u00f2 \u201c<em>le idee e i princ\u00ecpi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce<\/em>\u201d; e pure il Considerando 11 ci dice che \u201c<em>le idee e i princ\u00ecpi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione<\/em>\u201d non sono tutelabili.<\/p>\n[3] E. Badiali, <em>La protezione giuridica delle opere d\u2019arte create dall\u2019Intelligenza Artificiale<\/em>, inIUSitinere, 20.12.2018<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019avanzamento scientifico e l\u2019innovazione tecnologica, di cui mi occupo per l\u2019aspetto legislativo, sono in continua accelerazione. Come lo stesso Universo. 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