{"id":6978,"date":"2018-04-24T11:54:54","date_gmt":"2018-04-24T09:54:54","guid":{"rendered":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/?p=6978"},"modified":"2020-06-21T13:48:15","modified_gmt":"2020-06-21T11:48:15","slug":"se-il-processo-e-anche-mediatico-si-puo-condizionare-il-giudizio-finale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilvelodimaya.eu\/bulgaria\/se-il-processo-e-anche-mediatico-si-puo-condizionare-il-giudizio-finale\/","title":{"rendered":"Se il processo \u00e8 anche mediatico si pu\u00f2 condizionare il giudizio finale?"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 sempre pi\u00f9 inflazionata l\u2019espressione processo mediatico. I casi giudiziari di maggiore risonanza vengono analizzati nei salotti televisivi con plastici ed esperti che a vario titolo manifestano opinioni e giudizi, sulla carta stampata, nel web, nei vari social, a volte in una sorta di gogna del terzo millennio.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 l\u2019attenzione mediatica verso i casi pi\u00f9 eclatanti non \u00e8 certo argomento nuovo: l\u2019attenzione pubblica sempre \u00e8 stata attratta dalle vicende giudiziarie, sin dai periodi pi\u00f9 remoti. Andando a ritroso nel tempo, basti pensare all\u2019affaire Dreyfus che divise la Francia dal 1884 al 1906 con l\u2019accusa di altro tradimento mossa nei confronti del capitano Alfred Dreyfus, rivelatosi poi innocente e graziato, ma solo dopo essere stato processato ed esposto ad una campagna di stampa, da un lato schierata a favore della sua innocenza e dall\u2019altro colpevolista ed antisemita.<\/p>\n<p>Altrettanto oggetto di attenzione mediatica fu il caso degli anarchici Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, ingiustamente giustiziati il 23 agosto 1927 a Charlestown nel Massachussets, per crimini commessi e confessati da altri, a seguito di un processo svoltosi in un clima xenofobo, di discriminazione contro gli immigrati e antisindacale, caratterizzato da pregiudizi, irregolarit\u00e0 procedurali, parzialit\u00e0, la cui sentenza di condanna fu accompagnata da accese proteste negli Stati Uniti ed in altre parti del mondo. Il 23 agosto 1977 l\u2019allora governatore Michael Dukakis disse che la condanna fu ingiusta e che i due italiani dovevano essere riabilitati, ma nessun governo degli Stati Uniti ha mai riabilitato Sacco e Vanzetti.<\/p>\n<p>Altro caso mediatico che scosse l\u2019opinione pubblica americana fu quello dell\u2019omicidio della famiglia Clutter, massacrata il 15 novembre 1956 nella propria abitazione, nella cittadina di Holcomb nel Kansas da due balordi alla ricerca di un bottino inesistente. La vicenda fu narrata nel primo vero grande romanzo verit\u00e0 \u201cA sangue freddo\u201d dello scrittore statunitense Truman Capote.<\/p>\n<h3><em>Una morbosa attenzione<\/em><\/h3>\n<p>Anche nel nostro Paese, da sempre, l\u2019attenzione mediatica si \u00e8 concentrata su alcune vicende giudiziarie. Cos\u00ec nel primo dopoguerra suscit\u00f2 grande attenzione il caso di Rina Fort, soprannominata dalla stampa del tempo \u201cla belva di via San Gregorio\u201d, che il 26 novembre 1946 a Milano massacr\u00f2 la famiglia, moglie e tre figli, del suo amante.<\/p>\n<p>Il caso Montesi che, con il ritrovamento del cadavere della giovane Wilma Montesi sul litorale di Torvaianica l\u201911 aprile del 1956, diede il via ad uno dei casi giudiziari pi\u00f9 controversi dell\u2019Italia di quegli anni. Furono coinvolti anche nomi eccellenti della politica, stuzzicando l\u2019attenzione pubblica con notizie di festini a base di sesso e droga nell\u2019Italia puritana di quegli anni. Il caso Montesi \u00e8 rimasto irrisolto.<\/p>\n<p>Vi fu anche il massacro del Circeo nel settembre del 1975 in cui perse la vita Rosaria Lopez e a cui sopravvisse,\u00a0 fingendosi morta, Donatella Colasanti. Il processo che ne segu\u00ec ebbe grande risonanza mediatica, anche perch\u00e9 per la prima volta furono ammesse a costituirsi come parti civili le associazioni femministe. Altri casi ancora ebbero grande eco sulla stampa, come il caso Graneris, in cui la giovane Dorina Graneris con il fidanzato Guido Badini, a Vercelli, nella notte tra il 13 e 14 novembre 1975 uccisero a colpi di pistola i genitori, il fratello ed i nonni materni della ragazza.<\/p>\n<p>Eclatante e drammatico fu il caso di Enzo Tortora, scagionato dalle gravi accuse a suo carico solo dopo un calvario giudiziario che marchi\u00f2 a fuoco la sua vita e la sua carriera, sino alla sua morte. Non si possono dimenticare i casi della cronaca giudiziaria pi\u00f9 recente: il delitto di via Poma del 1990 a Roma, quando fu uccisa Simonetta Cesaroni, con la riapertura del processo a distanza di oltre vent\u2019anni e l\u2019assoluzione dell\u2019allora fidanzato Raniero Brusco. Il caso di Pietro Maso che nel 1991 massacr\u00f2 con un gruppo di amici i genitori per ottenerne l\u2019eredit\u00e0.<\/p>\n<p>Il caso di Erika e Omar che il 21 febbraio 2001 uccisero con inaudita ferocia la madre ed il fratello della ragazza. Avvicinandosi ai giorni nostri, anche grazie all\u2019aumento esponenziale dei mezzi e dei modi di informazione a disposizione, l\u2019attenzione mediatica si \u00e8 fatta sempre pi\u00f9 viva, riguardo ai casi che si sono susseguiti nel tempo. Basti pensare al delitto di Cogne, con l\u2019omicidio del piccolo Tommaso Onofri, alla strage di Erba, al delitto di Garlasco, al caso di Meredith Kercher, al caso Parolisi, agli omicidi delle giovani Sara Scazzi e Yara Gambirasio.<\/p>\n<p>In tutti i casi, sin dall\u2019apertura delle indagini, si parla di processo mediatico: l\u2019espressione non \u00e8 tecnicamente corretta. Il termine processo ha un significato ben preciso: riguarda la fase successiva all\u2019esercizio dell\u2019azione penale da parte del pubblico ministero, che nel nostro sistema \u00e8 obbligatoria secondo il dettato dell\u2019art. 112 della Costituzione. Prima di questo momento deve parlarsi di procedimento, il cui avvio \u00e8 determinato dall\u2019iscrizione della notizia di reato nell\u2019apposito registro. Al termine delle indagini il Pubblico Ministero decider\u00e0 se richiedere l\u2019archiviazione del procedimento ovvero se esercitare l\u2019azione penale: solo in quest\u2019ultimo caso la persona indagata diverr\u00e0 imputata e potr\u00e0 parlarsi di processo.<\/p>\n<p>La distinzione \u00e8 di non poco conto, perch\u00e9 durante il procedimento vengono compiute le indagini preliminari che sono coperte da segreto. Al riguardo l\u2019art. 114 del codice di procedura penale afferma che \u201c\u00e8 vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non pi\u00f9 coperti dal segreto fino a quando non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell\u2019udienza preliminare\u201d, mentre l\u2019art. 329 dello stesso codice sancisce che \u201cgli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l\u2019imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019attenzione dei media, per\u00f2, nei casi di cronaca pi\u00f9 eclatanti si scatena sin dai primi momenti: l\u2019opinione pubblica assiste a conferenze stampa e a programmi televisivi, legge articoli sulla carta stampata o sul web, partecipa ad accesi dibattiti sui social con il rischio di arrivare a giudizi di condanna o di assoluzione, prima ancora che il processo possa svolgersi nella sua sede naturale, ossia il dibattimento, sede eletta di formazione della prova.<\/p>\n<p>L\u2019argomento \u00e8 molto delicato e tocca aspetti disciplinati dalla Carta Costituzionale, primo fra tutti il principio del giusto processo disciplinato dall\u2019art. 111, secondo cui \u201cogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parit\u00e0, davanti ad un giudice terzo ed imparziale\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019art. 27 della Costituzione sancisce poi il principio di presunzione di innocenza per cui \u201cl\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole sino alla condanna definitiva\u201d. Altres\u00ec tutelato dall\u2019art. 21 della Costituzione \u00e8 per\u00f2 anche il diritto di informazione, di critica e di cronaca. C\u2019\u00e8 quindi un\u2019esigenza di bilanciamento tra principi costituzionalmente tutelati: diritto di cronaca giudiziaria, da una parte, e diritti individuali alla vita privata, alla presunzione di innocenza, alla riservatezza, dall\u2019altro.<\/p>\n<p>Significativa \u00e8 la Raccomandazione emanata nel 2003 dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa che, al principio 2, afferma \u201cche il rispetto del principio di innocenza costituisce parte integrante dei diritto ad un giusto processo. Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi da mezzi di comunicazione soltanto se ci\u00f2 non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato\u201d.<\/p>\n<p>Altrettanto fondamentale \u00e8 il principio 10 della suddetta raccomandazione secondo cui \u201cin rapporto ai procedimenti penali, soprattutto qualora siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorit\u00e0 giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento\u201d. Come detto si tratta di una raccomandazione, ossia di un atto non vincolante, diretto agli Stati membri dell\u2019Unione Europea. Anche la Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo ha preso posizione su<br \/>\ntali tematiche. Si pensi alla sentenza 26\/04\/1979 Sunday Times contro U.K. in cui si \u00e8 affermato che \u201cl\u2019idea che i Tribunali non possano funzionare nel vuoto \u00e8 in generale condivisa. Il loro compito \u00e8 quello di comporre le controversie ma nulla vieta che esse non possano dar luogo a dibattiti in altre sedi, vuoi sulle riviste specializzate, sulla grande stampa o tra il grande pubblico. Inoltre se \u00e8 vero che i mezzi di comunicazione non devono superare i limiti stabiliti per la buona amministrazione della giustizia (tra i quali rientra il principio di presunzione di innocenza) \u00e8 loro compito comunicare informazioni e idee sulle questioni di cui si occupano tribunali, cos\u00ec come su quelle relative ad altri settori di pubblico interesse. Accanto alla loro funzione di fornire informazioni sta il diritto del pubblico ad essere informato\u201d.<\/p>\n<h3><em>Informare senza suggestionare<\/em><\/h3>\n<p>La stessa Corte Europea nella sentenza Worm contro Austria 29\/08\/1997 ha riaffermato che anche gli organi di informazione sono obbligati a rispettare il principio di innocenza, sancito dall\u2019art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo. Anche nel nostro Paese la Corte di Cassazione si \u00e8 pi\u00f9 volte espressa, affermando che \u201cnon pu\u00f2 tacersi che nell&amp;#39;attuale societ\u00e0 mediatica l&amp;#39;opinione pubblica tende ad assumere come veri i fatti rappresentati dai media, se non immediatamente contestati: la verit\u00e0 mediatica, cio\u00e8 quella raccontata dai media, si sovrappone, infatti, alla verit\u00e0 storica e si fissa nella memoria collettiva (\u2026)\u201d (Cassazione Civile, Sezioni Unite 28\/01\/2014 n. 6827), concludendo \u201ca ciascuno il compito suo, agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia nell\u2019esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare la collettivit\u00e0\u201d (Cassazione penale 01\/01\/2011 n. 3674).<\/p>\n<p>A chiusura, significative appaiono le parole del Presidente dell\u2019Associazione Nazionale Magistrati Eugenio Albamonte che, intervistato da \u201cIl Foglio\u201d ha affermato che \u201cin Italia abbiamo un mostro chiamato processo mediatico e credo che sia giusto si lavori seriamente per sgonfiare questa bolla pericolosa, che complica i processi, danneggia gli indagati e fa male anche alla credibilit\u00e0 della magistratura, e dunque a noi\u201d.<\/p>\n<p>Sarebbe auspicabile che mezzi di informazione ed operatori del diritto potessero lavorare all\u2019insegna dell\u2019oculatezza ed evitare che la spettacolarizzazione dei casi mediatici possa compromettere l\u2019immagine della giustizia ed avere ripercussioni negative, a volte irreparabili, per chi venga a trovarsi al centro delle vicende giudiziarie, prima ancora di essere giudicato da chi di dovere e nelle sedi a ci\u00f2 deputate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 sempre pi\u00f9 inflazionata l\u2019espressione processo mediatico. 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