Reddito di cittadinanza – Un disegno di legge sotto la lente: capire prima di decidere

Storia e radiografia di una proposta che divide e fa discutere

Di che si parla. La proposta di introduzione del cosiddetto reddito di cittadinanza è contenuta nel disegno di legge A.S. n. 1148, intitolato “Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l’introduzione del salario minimo orario”. Il ddl è stato presentato il 29 ottobre 2013, su iniziativa parlamentare del Gruppo Movimento 5 Stelle e, in particolare, dalla senatrice Nunzia Catalfo.

Profilo della proponente. Nel corso della XVII°  legislatura appena conclusa, la senatrice Catalfo ha ricoperto, seppur temporaneamente, le cariche di vicepresidente prima, e presidente poi, del gruppo M5S; ha fatto parte, prima come membro, poi come vicepresidente, della undicesima commissione permanente (lavoro, previdenza sociale), nonché, come membro della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e della delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa. Eletta anche per la XVIII° legislatura, Nunzia Catalfo ricopre dal 27 marzo scorso il ruolo di Tesoriere del gruppo M5S ed è membro della commissione speciale per l’esame degli atti urgenti presentati al Governo.

Ad oggi, il ddl risulta essere in corso di esame in seno alla XI° Commissione Senato (lavoro, previdenza sociale). Le Commissioni permanenti di Camera e Senato, tuttavia, non sono ancora state nominate. La nomina dovrebbe infatti intervenire dopo la formazione del governo, che ad oggi non è ancora stato formato. Anche per supplire alla mancanza, seppur momentanea, delle Commissioni permanenti, sono state nominate le Commissioni speciali per entrambe le Camere, per poter procedere con i lavori parlamentari considerati più urgenti: tra questi non figura il ddl sul reddito di cittadinanza.

A che punto ci troviamo. Ci troviamo ora in uno stato di distensione politica sulla proposta di istituzione del reddito di cittadinanza. Negli ultimi mesi, e soprattutto in quelli immediatamente antecedenti alle politiche del 4 marzo scorso, le proposte sull’istituzione del reddito di cittadinanza, e le critiche a queste rivolte, hanno catalizzato l’attenzione pubblica. I riflettori si sono poi spostati sul tema della sussistenza o meno delle coperture finanziare necessarie per l’attuazione delle proposte, aspetto certo di fondamentale importanza non solo per gli elettori che avrebbero di lì a breve votato i propri rappresentanti, ma anche per la credibilità degli stessi partiti che sull’introduzione di tale forma di reddito hanno basato la propria campagna elettorale. Le analisi economico-finanziarie hanno però sottratto il ddl, e con esso le proposte di istituzione del reddito di cittadinanza, ad un’analisi sul loro contenuto, che, in realtà, si rivela di fondamentale importanza.

Il contenuto. Il reddito di cittadinanza viene definito, all’art. 2, come l’insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita nel testo del ddl. I beneficiari del reddito di cittadinanza non sono solo i cittadini italiani, ma anche i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno stipulato accordi di reciprocità sulla sicurezza sociale. Più precisamente, l’articolo 4 comma 1 del ddl prevede che:

Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

  1. a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea;
  2. b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni. bilaterali di sicurezza sociale.

Il reddito di cittadinanza si presenta quindi come una misura ispirata a princìpi universali, più che a logiche identitarie. Reddito di cittadinanza certamente, ma soprattutto reddito di inclusione, da istituire, nell’ottica dei proponenti, per contrastare la povertà e rimuovere le differenze sociali che limitano le possibilità del singolo. Si legge nella relazione introduttiva al ddl:

Il fine del presente disegno di legge è quello di raggiungere a un primo livello, non ancora ideale, l’introduzione del reddito di cittadinanza, ossia di quelle misure sociali ed economiche volte a realizzare l’obiettivo – più volte ribadito dall’Unione europea – di una ridefinizione del modello di benessere collettivo adottato dallo Stato italiano, abbandonando per sempre l’attuale organizzazione frammentaria e assistenzialistica e indirizzando le scelte politiche verso l’adozione di un sistema volto a ridurre l’esclusione sociale e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell’ambito della moderna società organizzata. I meccanismi attraverso cui realizzare tale obiettivo vanno ricondotti ad una misura unica, in grado di svolgere una doppia funzione: da un lato garantire un livello minimo di sussistenza e dall’altro incentivare la crescita personale e sociale dell’individuo attraverso l’informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura.

Chi ha diritto al reddito di cittadinanza. La soglia di rischio di povertà, al di sotto della quale sarebbe possibile richiedere il reddito di cittadinanza, viene calcolata dall’Istat nel rispetto delle disposizioni del quadro comune a livello europeo, definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale. In altre parole, la soglia di rischio di povertà è uguale ai 6/10 del reddito mediano, cioè il reddito che si colloca a metà nella distribuzione dei redditi su scala nazionale. Nel 2014, come riporta il ddl, la soglia di povertà corrispondeva a 9360 euro annui e 780 euro mensili. Questi dati vanno corretti in aumento: nel 2016 la soglia mensile era di 812 euro. Occorre poi tenere conto della composizione del nucleo familiare, che comporta un aumento della soglia di rischio povertà sulla base della scala Ocse riportata in allegato allo stesso ddl.

I beneficiari e gli obblighi. La proposta di introduzione del reddito di cittadinanza prevede alcuni obblighi: il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti e, decorsi sette giorni, intraprendere il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto. Tra gli altri obblighi, i beneficiari (esclusi quelli che provvedono all’assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104) sono tenuti ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività dei beneficiari stabilite dallo stesso ddl e comunque non superiore a otto ore settimanali.

Il periodo. Non è invece previsto un termine di durata: l’art. 8 stabilisce, infatti, che il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste all’articolo 4. Tuttavia, oltre al richiamato obbligo di fornire immediatamente disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego, i beneficiari sono tenuti, ai sensi dell’art. 11, a: sottoporsi al colloquio di orientamento; accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto; svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel testo del disegno di legge; recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l’impiego;  accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale; nonché sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

Nell’attuale formulazione del ddl, pertanto, la possibilità di poter beneficiare del reddito di cittadinanza è subordinata all’adempimento di alcuni obblighi. Inoltre, l’art. 12 prevede alcune cause di decadenza, al ricorrere delle quali il beneficiario perde il diritto all’erogazione del reddito di cittadinanza. Si tratta, in primo luogo, del mancato adempimento agli obblighi sopra brevemente riassunti; in secondo luogo: l’aver sostenuto più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo; l’aver rifiutato, nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue (la proposta congrua viene definita dallo stesso ddl); l’aver receduto senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell’anno solare.

Le indicazioni accessorie. Il ddl contiene, inoltre, una serie di disposizioni specifiche volte a: limitare gli abusi nelle richieste; istituire una struttura informativa centralizzata, prevedendo la condivisione di un unico e comune archivio informatico; indicare gli enti preposti e le competenze loro assegnate per l’attuazione delle procedure necessarie per il raggiungimento delle finalità del disegno di legge compresa l’implementazione del «libretto formativo elettronico del cittadino» che raccoglie tutte le informazioni utili sulla formazione del lavoratore.

Comparazioni: uno sguardo all’Europa. Nel corso dell’ultimo anno, alcuni Stati membri dell’Unione Europea hanno iniziato alcuni test per l’attribuzione di un reddito universale di base a tutti i cittadini. La Finlandia è stata la prima a testare un progetto di Universal Basic Income (UBI) nel gennaio 2017: 560 euro mensili per due anni a favore di due mila disoccupati tra i 25 e i 58 anni. Questo esperimento sociale è stato lanciato, da un lato, al fine di verificare se la corresponsione di un reddito di base possa avere effetti positivi sui tassi di povertà e di disoccupazione e, dall’altro, per ridurre gli eccessi della burocrazia: l’intenzione è sostituire l’UBI a tutti le altre forme di aiuti sociali. Pochi giorni fa l’Istituto per la sicurezza sociale finlandese ha fatto sapere che il progetto subirà alcune modifiche in corso d’opera e alcune condizioni per accedere all’UBI saranno introdotte nei confronti dei disoccupati, ma il governo finlandese non ha rilasciato ancora nessun rapporto ufficiale.

Anche la Scozia, nel dicembre 2017, ha annunciato per il 2018 l’avvio di una sperimentazione di Universal Basic Income, senza alcun requisito lavorativo per poterne beneficare. L’erogazione dell’UBI è stata disposta anche oltreoceano, in Canada precisamente, dove il governo sta testando l’impatto di un reddito universale di base sui cittadini disoccupati e che versano in condizioni economiche svantaggiose.

Cosa aspettarci domani. Al di là delle specificità di ciascuna proposta, Universal Basic Income e reddito di cittadinanza si differenziano per un aspetto fondamentale: l’UBI, qualora si superino i test, sarà attribuita a tutti gli individui, anche se non disoccupati (a prescindere dal loro reddito?); il reddito di cittadinanza, invece, solo a coloro il cui reddito è inferiore alla soglia di rischio di povertà come sopra è stata definita.

Questa netta differenza, in realtà, nasconde un intento comune. Nella relazione introduttiva al disegno di legge sul reddito di cittadinanza, si legge:

È necessario ridisegnare il nuovo statuto delle garanzie, non solo del lavoro, ma del concetto stesso di essere cittadini. […]

Il livello ideale, futuro e auspicabile, coincide con l’attuazione del reddito di cittadinanza universale, individuale e incondizionato, ossia destinato a tutti i residenti adulti a prescindere dal reddito e dal patrimonio, non condizionato al verificarsi di condizioni particolari e non subordinato all’accettazione di condizioni. Potremo raggiungere tale livello solo a seguito di una radicale riforma dell’ordinamento tributario e del sistema sociale, tesa ad una migliore ridistribuzione del contributo fiscale, con il duplice obiettivo certo e non più differibile di eliminare la piaga dell’evasione fiscale e di ridurre la pressione tributaria e contributiva. Non dovrà essere una misura assistenziale, in quanto reddito primario, cioè «reddito che remunera un’attività produttiva di valore, che è l’attività di vita» (Andrea Fumagalli).

Il reddito di cittadinanza universale e incondizionato è un rapporto due volte vincente. È un investimento che, dati i suoi effetti stabilizzanti, da un punto di vista macroeconomico, si ripaga sia nel breve termine, sia nel lungo periodo, grazie ai positivi impatti sullo sviluppo umano e sulla produttività; perciò deve essere una componente comprensiva e permanente della strategia di sviluppo per una crescita inclusiva, andando al di là della temporanea «gestione delle crisi».

Il fine del presente disegno di legge è quello di raggiungere a un primo livello, non ancora ideale, l’introduzione del reddito di cittadinanza […]. 

In conclusione. Il reddito di cittadinanza, qualora fosse istituito nei termini e con le modalità previste nel ddl A.S. n. 1148, potrebbe effettivamente rivelarsi una misura idonea a contrastare povertà e disoccupazione, ma potrebbe anche non esserlo in un’ottica ad ampio raggio costi-benefici. Non si può tuttavia chiudere gli occhi di fronte ai fenomeni dell’automazione del lavoro e dell’aumento demografico, anche se quest’ultimo probabilmente non avrà un effetto diretto per l’Europa, viste le stime sulla crescita della popolazione mondiale divulgate dalla stessa ONU, ma soltanto indiretto, dovuto ai flussi migratori. I test sull’Universal Basic Income iniziati negli altri Paesi, che non si sono ancora conclusi e i cui rapporti finali sono attesi a partire dall’inizio del 2019, potranno sicuramente offrire alcune prime risposte, ma è importante che la società civile e le istituzioni prendano atto dei cambiamenti in atto e siano pronte ad aprire nuove strade che consentano all’individuo di autodeterminarsi e di partecipare alla nuova economia.

Condividi
Share

Commenti

be the first to comment on this article

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vai a TOP