MES: LUCI E OMBRE DEL MECCANISMO

Cos’è il Meccanismo Europeo di Stabilità, di cui si dibatte soprattutto in questo periodo? Come funziona? Può essere di giovamento?

In sostanza – e questo è il nocciolo della questione – con la richiesta del MES da parte di uno stato si attivano aiuti dal fondo stesso, il quale ha però la possibilità di ricorrere al sostegno di investitori finanziari privati per trovare le risorse aggiuntive: denaro che viene prestato agli stati e i cui interessi vengono corrisposti – in ultima istanza – a prestatori internazionali, extra ordinamento nazionale e comunitario. È questa l’insidia più pericolosa: l’Europa che sarebbe nata dalla (presunta) solidarietà delle Nazioni, trova compimento in una cornice di prestiti a interesse dove una parte dei capitali di aiuto è peraltro fornita dagli stati membri.

Semplificando, il MES – che nasce dalle modifiche apportate all’interno del Trattato di Lisbona, in particolare all’articolo 136, grazie a una proposta e al voto favorevole in sede al Parlamento europeo e poi ratificate dal Consiglio europeo a Bruxelles nel 2011 – è una nuova istituzione creata per risolvere i “problemi di crisi finanziaria” di uno o più paesi della zona europea. Esso è guidato da un Board di 17 membri e può prestare soldi con interessi agli stati in difficoltà (artt. 1- 5). Se lo stato debitore non è in grado di restituire i fondi prestati, il MES – la cui dotazione iniziale è di 700 miliardi di euro – può rivalersi sui beni mobili e immobili dello stato insolvente, anche se la somma del debito complessivo di questo stato è inferiore a quanto erogato per costituire il fondo stesso iniziale. L’Italia è chiamata a partecipare a questo fondo MES con 125 miliardi di euro, la Germania con 190 e la Francia con 143, poi gli altri paesi a scalare (artt. 5 – 8). Detto per inciso, è degno di nota che la Gran Bretagna non faccia parte del MES. Londra infatti, che ha firmato il Trattato di Maastricht e non fa parte dell’Euro e non aderisce a iniziative come il MES, ha tuttavia una quota del capitale della Banca Centrale Europea: speriamo che questa situazione così contorta e ambigua venga definitivamente chiarita con la Brexit.

Il parere della Bce e del Fmi

Il MES ha la possibilità di finanziarsi sia sul mercato secondario e sia sul mercato interbancario, aprendo così la porta agli “investitori istituzionali”, ai prestatori esterni. Sulla base di questa condizione si comprende perché all’articolo 13 dello statuto che riguarda il Fondo Salva Stati si precisa che la richiesta di sostegno al MES di uno Stato membro in difficoltà economica deve essere valutata insieme alla BCE – la Banca centrale europea – e al FMI, il Fondo Monetario Internazionale, che devono congiuntamente verificare la sostenibilità del debito in oggetto.

A questo punto già sorge una domanda: ma se gli Stati che partecipano al Fondo MES hanno preventivamente versato delle quote sulla base del principio di aiuto e solidarietà reciproca, perché questi aspetti vengono superati, se non ribaltati, dal principio del prestito a interesse?

L’articolo 14 recita infatti che il MES presterà denaro allo Stato che ne farà richiesta e questo dovrà corrispondere interessi, la cui fissazione è assegnata allo stesso MES (art.20), che – essendo autorizzato a farlo – potrà richiedere anche gli interessi di mora sull’importo dovuto (art. 25).

Come si può intuire la logica e la procedura bancaria avvolge e destruttura i poteri degli Stati e la loro relazione con altri Stati, considerati membri di una stessa Comunità dove si dovrebbero considerare alla pari sulla base dei principi di aiuto e di reciprocità.

Il MES appare come una leva per introdurre negli Stati e nella vita dei cittadini criteri di contabilità e di servaggio, ammantati dai soliti richiami europeisti alla convivenza tra popoli e nazioni.

L’introduzione del MES ha un valore e un peso specifico maggiore per quei Paesi, come l’Italia, che hanno già smesso di avere una piena sovranità monetaria garantita dalla proprietà pubblica dell’istituto di emissione. Come è risaputo, fino al 1981 il nostro Paese ha avuto nella Banca d’Italia un ente di diritto pubblico (ai sensi della legge bancaria del 1936) controllato direttamente dallo Stato attraverso le banche di interesse nazionale e gli istituti di credito di diritto pubblico. Dal 1975 la Banca d’Italia si era esposta con responsabilità e controllo nell’acquisto di tutti i titoli pubblici non collocati presso i privati, fossero investitori istituzionali o semplici risparmiatori. Questo modello garantiva e fortificava il sostegno alla spesa pubblica, creava la base monetaria e accompagnava la crescita dell’economia reale. Il 12 febbraio del 1981 il ministro del Tesoro Beniamino Andreatta scrisse al governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi una lettera che fu alla base del divorzio tra le due istituzioni. E dopo il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro, lo Stato dovette cominciare a collocare i titoli del debito pubblico sul mercato finanziario privato, con operatori che pretesero da subito interessi più alti rispetto a quelli precedenti, “calmierati” dall’equilibrio istituzionale. Come effetto di ciò, proprio dagli anni Ottanta si cominciò ad assistere alla forte crescita della spesa per interessi passivi. L’aumento progressivo di questa quota sul debito pubblico italiano portò il rapporto debito/Pil dal 57% del 1980 al 95% del 1990 prima e poi al 105% del 1992.

Nel frattempo la nostra classe politica lavorò bene anche sul versante giuridico e istituzionale, firmando il Trattato di Maastricht nel 1992, il Patto di stabilità e crescita del 1997, il Trattato di Lisbona nel 2007 e il Patto di bilancio europeo, o Fiscal Compact, del 2012.

Il controllo bancario e finanziario

Le due strade – economica e giuridica – sembrano procedere su piani diversi, per la differente natura disciplinare delle materie, ma la meta finale è unica: la creazione di un modello politico e sociale che ha in sé i germi di una nuova politica economica, non più legata ai valori dello Stato nazionale sovrano a cui la modernità ci aveva portato con la filosofia dei lumi e con le costituzioni. Questi sono corpi che sfumano e i cui contorni si fanno sempre più labili, mentre prendono massa e forza concetti come l’indipendenza delle banche centrali, il pareggio di bilancio, la stabilità dei prezzi, la sostenibilità dei debiti, la banca universale. In questa nuova visione il cuore pulsante non è più lo Stato ma il sistema bancario e finanziario, a cui è stata assegnata la titolarità piena e incontrastata della leva monetaria, dove la valuta scritturale contabile, che a breve prenderà la forma digitale, viene a sostituire il conio statale delle monete, con le sue effigi memorabili.

Quanto sia pieno e incontrastato il controllo bancario in queste vicende che un tempo furono “statali e nazionali” lo dimostra anche il MES, che prevede l’immunità dei suoi rappresentanti da parte di tutti gli organi di giustizia degli Stati membri, l’immunità dei documenti, l’immunità su tutti i beni da ogni forma giurisdizionale (art. 32 e 35).

Gli uffici del MES e le dimore dei suoi rappresentanti non possono essere oggetto di perquisizioni, nessun documento può essere sequestrato, nessun bene può essere confiscato, espropriato o pignorato. I rappresentanti del MES non possono essere imputati di alcun reato e non sono dunque processabili. I beni mobili e immobili del MES sono inviolabili e tutto deve rigorosamente restare segreto (art.34): non è prevista la pubblicazione di verbali, né di note, mentre la Federal Reserve statunitense ad esempio rende pubbliche le minute delle riunioni.

Il MES è stato approvato nelle sedi parlamentari di tutti i Paesi membri, ad eccezione della Germania che ha fatto ricorso alla propria Corte Costituzionale. Il Bundestag ha poi approvato un documento legislativo che stabilisce l’applicazione e la validità del MES, ma solo per quelle parti che non hanno conflitti con il testo della Costituzione tedesca. Questo è ciò che andava fatto anche in Italia e che invece non ha trovato spazio, segno che comunque in Germania un concetto di stato nazionale ancora esiste.

Per dovere di cronaca – e a futura memoria – l’adesione al MES da parte del Parlamento ha avuto in Italia queste tappe. Il 12 luglio del 2012 è stato approvato dal Senato della Repubblica con 191 Sì, 15 astenuti e 21 No. Il 19 luglio del 2012 è stato approvato dalla Camera dei Deputati con 325 Sì (168 PD, 83 PDL, 30 UDC, 14 FLI, 11 Responsabili, 19 Gruppo Misto) e 53 No (51 Lega Nord, 2 PDL). Gli astenuti furono 36 (20 PDL, 13 IDV, 3 Gruppo Misto). La legge di accoglimento del MES – in via integrale e senza modifiche – è stata firmata il 23 luglio del 2012 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

*Per gentile concessione dell’autore. Brano estratto dal libro “IL MES”, pubblicato da LVDR, Roma, autunno del 2016. Copyright 2016

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